IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento  dei  dati  personali, e le raccomandazioni del Consiglio
d'Europa ivi citate;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                      Disposizione transitoria

  1. Nell'articolo 41, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
la parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente: "diciotto".
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    Il    testo  degli    articoli   76   e   87   della
          Costituzione  e'  il seguente:
            "Art. 76. - L'esercizio della   funzione legislativa  non
          puo'  essere delegato al Governo  se non con determinazione
          di   principi e criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresentata l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - La legge 31 dicembre 1996,  n. 675, reca: "Tutela delle
          persone  e  di  altri  soggetti rispetto al trattamento dei
          dati personali".
            - La  legge 31 dicembre 1996,  n. 676, reca: "Delega   al
          Governo  in materia   di tutela  delle persone  e  di altri
          soggetti rispetto  al trattamento dei dati personali".
            --  Il testo  dell'art.   14   della legge   23    agosto
          1988,  n.    400  (Disciplina dell'attivita' di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente:
            "Art.   14   (Decreti   legislativi).   -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica   con     la    denominazione    di    ''decreto
          legislativo''  e con  l'indicazione,  nel preambolo,  della
          legge    di delegazione, della  deliberazione del Consiglio
          dei    Ministri  e  degli  altri     adempimenti        del
          procedimento  prescritti  dalla   legge  di delegazione.
            2.  L'emanazione del  decreto  legislativo deve  avvenire
          entro  il termine  fissato dalla  legge di  delegazione; il
          testo  del   decreto legislativo   adottato dal  Governo e'
          trasmesso al    Presidente  della  Repubblica,    per    la
          emanazione,  almeno venti  giorni  prima  della scadenza.
            3.    Se la   delega legislativa   si   riferisce ad  una
          pluralita'  di oggetti distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il  Governo puo' esercitarla   mediante   piu'
          atti   successivi   per    uno  o    piu'    degli  oggetti
          predetti.  In    relazione    al termine   finale stabilito
          dalla   legge   di   delegazione,   il   Governo    informa
          periodicamente    le   Camere   sui   criteri   che   segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
            4. In  ogni  caso,  qualora    il  termine  previsto  per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti  delle   due Camere competenti per materia entro
          sessanta   giorni,      indicando    specificamente      le
          eventuali  disposizioni  non   ritenute corrispondenti alle
          direttive  della legge di delegazione.    Il  Governo,  nei
          trenta      giorni   successivi,  esaminato  il     parere,
          ritrasmette,  con  le sue  osservazioni  e con    eventuali
          modificazioni,  i  testi  alle  commissioni   per il parere
          definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
           Nota all'art. 1:
            - Il testo del  comma 5 dell'art. 41 della citata   legge
          n.  675  del  1996,  cosi'  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente:
            "5.  Nei  diciotto mesi  successivi alla data  di entrata
          in vigore della  presente legge,  i trattamenti   dei  dati
          di  cui    all'art.  22,  comma 3,   ad opera   di soggetti
          pubblici,  esclusi gli  enti pubblici economici, e all'art.
          24, possono   essere  proseguiti  anche  in  assenza  delle
          disposizioni di  legge ivi  indicate, previa  comunicazione
          al Garante".